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D. 27/05/2005 n. 61Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica Deliberazione 27 maggio 2005 n. 61 Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) . Raccordo Villesse-Gorizia: adeguamento a sezione autostradale. il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; -Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere; -Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; - Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330; -Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); -Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, alla voce «sistemi stradali e autostradali», il «completamento stradale corridoio 5» cui è riconducibile l'«Adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia»; - Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa; -Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche; - Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; - Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finchè l'intesa stessa non si perfezioni; -Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 -è stato costituito il comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; - Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; -Vista la nota 17 febbraio 2005, n. 75, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare del «Raccordo Villesse-Gorizia: adeguamento a sezione autostradale», proponendone l'approvazione, con raccomandazioni e prescrizioni, ai soli fini procedurali; -Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nella intesa generale quadro tra Governo e regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritta il 20 settembre 2002, alla voce «completamento del corridoio autostradale e dei valichi confinari»; - Considerato che questo comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; -Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; -Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; - Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: • che l'adeguamento del raccordo in argomento, unitamente alla realizzazione della terza corsia dell'A4 e all'ammodernamento del nodo autostradale di Venezia, già avviato anche a seguito dell'approvazione del progetto preliminare del «passante di Mestre» da parte di questo comitato, mirano a dare risposta alla crescente richiesta di mobilità da e per l'Est europeo, assicurando idonei livelli di servizio, in termini di capacità di trasporto e di sicurezza, del complesso delle infrastrutture viarie interessate ed evitando quindi il rischio di collasso, a breve, dell'intera rete viaria dell'area di confine; • che in particolare il progetto preliminare in esame riguarda l'adeguamento a sezione autostradale dell'esistente raccordo tra l'autostrada A4, in comune di Villesse, ed il valico di S. Andrea al confine con la Slovenia, per uno sviluppo di circa 17 km in affiancamento alla S.S. 351 Cervignano- Gorizia; • che l'attuale asse di collegamento a quattro corsie, ora gestito dall'ANAS, è privo in vari tratti dello spartitraffico centrale ed è del tutto senza banchine di sosta d'emergenza, con alcuni punti a scarsa visibilità e svincoli a geometria critica; • che la sezione trasversale proposta è quella prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 per la categoria A (autostrade), ambito extraurbano, con una larghezza di m 25,00 (2 corsie di m 3,75 per carreggiata, affiancate all'esterno da una banchina di sosta di emergenza di m 3,00, e con spartitraffico da m 4) e con velocità di progetto Vp compresa tra i 90 e i 140 km/h e livello di servizio B; • che il progetto prevede, in particolare, la realizzazione di quattro svincoli (Villesse, Gradisca d'Isonzo, Farra d'Isonzo e Gorizia) e di una barriera di stazione, nonchè la realizzazione di opere complementari, a carico della regione Friuli-Venezia Giulia, che riguardano, tra l'altro, il completamento dello svincolo di Gorizia, la variante alla S.P. n. 3 ed il collegamento tra la rotatoria dello svincolo di Gorizia sulla S.S. n. 305 e la S.S. n. 252; • che le opere d'arte principali previste in progetto sono il sovrappasso della variante alla S.P. n. 3, il viadotto e la galleria della rotatoria di Villesse, il ponte sul fiume Isonzo e la galleria artificiale di Savogna; • che il progetto preliminare - predisposto da «Autovie Venete» S.p.a. nella qualità di concessionaria e approvato, con raccomandazioni, dal consiglio di amministrazione dell'ANAS in data 17 aprile 2003 - con ulteriore documentazione integrativa è stato trasmesso con nota 20 maggio 2003, n. 3629, dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successivamente, la concessionaria ha provveduto all'inoltro alle altre amministrazioni competenti e agli enti gestori delle interferenze; • che la regione Friuli-Venezia Giulia, con delibera di giunta 4 maggio 2004, n. 1105, ha autorizzato il presidente a formulare l'intesa sulla localizzazione dell'opera e ha espresso parere favorevole sul progetto, esprimendosi successivamente, con delibera 21 maggio 2004, n. 1277, positivamente, con prescrizioni, anche sulla compatibilità ambientale del medesimo; • che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso, con nota 18 novembre 2003, n. GAB/2003/11740/B05, il parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, espresso dalla commissione speciale VIA il 21 ottobre precedente e che il medesimo successivamente, con nota 14 gennaio 2005, n. CSVIA/2005/00032, ha trasmesso un documento redatto dalla stessa commissione di comparazione fra il suddetto parere e quello nel frattempo espresso dalla regione Friuli-Venezia Giulia, pervenendo a positive conclusioni in merito alle prescrizioni formulate; • che anche il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 1° luglio 2004, n. ST/407/22783, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, anche tenendo conto delle osservazioni avanzate dalle soprintendenze competenti, parere poi confermato con nota 19 gennaio 2005, n. Dip.0708.407/371/2005; • che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare; sotto l'aspetto attuativo: • che il soggetto aggiudicatore è ANAS S.p.a.; • che la società Autovie Venete S.p.a. è concessionaria delle autostrade A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud e A28 PortogruaroPordenone- Conegliano, in forza della convenzione stipulata con l'ANAS il 7 dicembre 1999 - in sede di revisione dei precedenti atti convenzionali effettuata ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 -e dell'atto aggiuntivo approvato con decreto interministeriale 21 dicembre 1999, n. 607/Segr.Dicoter; • che il programma di investimenti della suddetta concessionaria, posto a base del piano finanziario vigente, comprende tra le opere da realizzare anche l'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse- Gorizia, con il conseguente trasferimento delle competenze gestionali dal- l'ANAS alla società Autovie Venete S.p.a.; • che i tempi per l'espletamento delle attività progettuali ed autorizzative residue sono stimati in ventidue mesi e che è prevista la funzionalità di un primo lotto dell'opera per dicembre 2008, mentre il termine dei lavori è previsto entro la fine del 2009; sotto l'aspetto finanziario: • che l'importo complessivo dell'opera, computato tenendo conto delle indicazioni dell'ANAS sul contenimento delle spese generali nella misura dell' 8%, è pari a 100.985.175,85 euro; • che di tale importo 86.383.658,25 euro (di cui 64.892.398,75 per lavori e 21.491.259,50 per somme a disposizione) attengono ad opere di competenza della concessionaria, mentre 14.601.517,60 euro (di cui 11.246.269,27 per lavori e 3.355.248,33 per somme a disposizione) sono riferibili alle opere il cui onere di realizzazione resta a carico della regione; |
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